Tassa Airbnb in vigore dal 1° giugno. Pagano anche i B&B!

Dal 1° giugno 2017 la Cedolare secca sugli affitti brevi sarà applicata a case vacanze ed ai bed and breakfast senza partita Iva.

La principale novità relativa alla conversione in legge della Tassa Airbnb è che sarà applicata non solo per chi affitta la casa per le vacanze, ma anche per chi esercita attività di bed and breakfast senza Partita Iva.

Nel dettaglio l’Agenzia delle Entrate deve ancora chiarire le specifiche dei nuovi adempimenti e dunque l’applicazione effettiva della nuova normativa ancora non si sa quando entrerà in vigore al 100%. L’operatività era prevista dal 1° giugno ma le OTA hanno mostrato dissenso nell’applicazione della normativa e dunque si sta lavorando sulla definizione delle diverse casistiche ed eccezioni per poter trovare un compromesso con i grandi portali turistici. Ciò che pare certo è solo che la cedolare sugli affitti brevi con ritenuta del 21% sarà applicata a case vacanze e B&B.

Di seguito riporto alcuni chiarimenti sulla tassazione.

  • Cos’è la tassa Airbnb?

Non spaventatevi, non è una nuova tassa ma un nuovo modo di riscossione!

Chi affitta un appartamento è tenuto a dichiarare il canone percepito ed a pagare le relative imposte, anche in caso di affitti brevi (sotto i 30 giorni). Le imposte si pagano secondo la tassazione ordinaria in base all’IRPEF inserendo dunque il canone percepito dall’affitto nella Dichiarazione dei Redditi, oppure in alternativa applicando come imposta sostitutiva la cedolare secca. La novità normativa consiste di fatto nell’applicazione della cedolare secca come “regime normale” da applicare agli affitti brevi.

  • Cosa cambia?

Cambia la modalità di riscossione, ovvero la nuova legge impone alle OTA (online travel agency) come Booking, Airbnb, intermediari, etc. di comunicare all’Agenzia delle Entrate i contratti di affitto breve conclusi tramite i loro canali commerciali. Sulla tariffa applicata si applicherà dunque una ritenuta del 21% che le OTA tratterranno in qualità di sostituti d’imposta. Alle case vacanze sarà data comunque la possibilità di applicare la tassazione ordinaria (anzichè la sostitutiva) calcolata sul reddito, ed in tal caso l’importo versato (il 21%) costituirà un acconto sull’Irpef dovuto dal contribuente. Ai Bed&Breakfast deve ancora essere chiarito se la ritenuta del 21% sarà un acconto IRPEF oppure sarà un’imposta a tutti gli effetti. A mio avviso i B&B essendo attività ricettive vere e proprie e non attività di locazione, il 21% sarà semplicemente un acconto sul calcolo finale dell’Irpef individuato nella Dichiarazione dei Redditi.

  • Come si paga?

Le OTA diventano sostituti d’imposta ovvero la tassazione sarà versata direttamente da loro anzichè dal contribuente che in tal modo non potrà più evadere le tasse. Gli intermediari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i contratti conclusi e rilasciare annualmente a chi affitta la certificazione unica contenente gli importi percepiti e le ritenute effettuate.

  • Cosa cambia ad affittacamere, ai B&B con Partita Iva ed agli agriturismi?

Per le attività esercitate in forma d’impresa non ci saranno variazioni poichè tale manovra sarà applicata solo alle persone fisiche che esercitano tali attività in maniera occasionale.

Considerazioni

  • Occorre capire se il 21% sarà applicato al netto delle commissioni oppure al lordo. Ciò implica una tassazione differente specialmente nel caso in cui non è possibile scaricare i costi di gestione;
  • Questa manovra rappresenta uno strumento per riscuotere tutte le imposte dovute dai contribuenti oppure è un modo per avere in anticipo il versamento delle imposte?
  • In tal modo verranno tolte liquidità ai gestori dell’industria extra-alberghiera con effetti sulla capacità di spesa e sull’intero indotto economico;
  • Che effetti comporterà sulle tasche dei proprietari di case vacanze e B&B? Le OTA avendo maggiori adempimenti potrebbero incrementare le loro commissioni applicate, così come i commercialisti che compilano la Dichiarazione dei Redditi e che avendo maggiori rogne potrebbero incrementare le loro parcelle. In sostanza tale manovra economica comporterà un aumento di reddito da parte dei diversi soggetti coinvolti che si traduce in una maggiore tassazione e dunque più entrate per lo Stato;
  • Le OTA stanno cercando di contrastare tale manovra e ciò porterà il legislatore ad attuare la normativa prevedendo come di consueto diverse eccezioni nell’applicazione operativa. Tali eccezioni faranno impazzire contribuenti e commercialisti che come spesso accade in Italia si troveranno in un sistema confusionario e senza certezze;
  • Tale situazione evidenzia il gap normativo che non individua criteri specifici (numero di stanze, durata dell’attività, fatturato) per distinguere oggettivamente tra attività d’impresa, per la quale è necessaria la partita Iva ed è esclusa dal regime agevolato, ed attività occasionale, destinataria del nuovo regime fiscale.

(Emerge ancora una volta come il sistema italiano risulta essere frammentato in materia turistica. Alle singole Regioni è concesso legiferare in maniera del tutto autonome e non coordinate tra loro, ciò comporta inevitabili disequilibri normativi. In Italia ad esempio non vi è omogeneità nel classificare i Bed&Breakfast con criteri uniformi per ogni Regione in termini di numero massimo di camere e di posti letto, giorni di chiusura obbligatori o fatturato preciso per il quale si debba considerare attività occasionale o attività d’impresa a tutti gli effetti). 

error: testi protetti da copyright!