Obbligo Codici CIN/CIR per annunci e comunicazioni

La legge n.191 di conversione del DL n.145/2023 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.293/2023) e collegata alla Legge di Bilancio 2024 prevede l’obbligo di esposizione del codice CIN/CIR per:

  • locazioni turistiche
  • locazioni brevi
  • attività turistico ricettive

Il codice CIN/CIR dovrà essere esposto:

  • all’esterno dello stabile, rispettando eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici
  • su ogni annuncio/comunicazione pubblicati on line o offline

Che cosa sono i codici CIN e CIR?

Il CIN è il codice identificativo nazionale mentre il CIR è il codice identificativo regionale.

Mentre il CIR viene assegnato dalla Regione di pertinenza, il CIN verrà assegnato, tramite procedura automatizzata dal Ministero del Turismo, a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche e per locazioni brevi, oltre che per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extraalberghiere.

Come richiedere il codice CIN?

Il titolare della struttura turistico ricettiva o locatore deve presentare un’istanza per via telematica con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura.

Quali sono le sanzioni per chi non lo possiede o non lo espone?

Le sanzioni pecuniarie vanno da € 800 a € 8000, in base alla grandezza della struttura o dell’immobile.

In particolare:

  • la mancata esposizione del CIN all’esterno dell’immobile è punita con sanzioni da € 500 a € 5000, in base alla grandezza della struttura o dell’immobile
  • stessa sanzione in caso di annunci/comunicazioni irregolari online e offline

Per approfondire, vai sul sito del Ministero del Turismo

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